Modalità per adesione e recesso dal Centro

1. Qualora un Dipartimento intenda aderire al Centro dopo la sua costituzione, deve presentare motivata richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del Centro comprensiva dell’indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del Centro. Sull’adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro.
2. Possono afferire al Centro, oltre ai docenti indicati dai Dipartimenti aderenti al Centro nelle proprie delibere in fase di prima istituzione, i docenti afferenti ai Dipartimenti aderenti al Centro che ne facciano domanda successivamente. Possono afferire al Centro anche i docenti afferenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo che svolgano attività di ricerca in ambiti collegati o affini alla Scienza dei Beni Culturali. Questi ultimi sono ammessi al Centro a titolo individuale, dietro richiesta di afferenza motivata da esigenze di ricerca e previo nulla osta del Dipartimento di afferenza; la richiesta deve essere approvata dal Consiglio del Centro a maggioranza dei suoi componenti; l’afferenza di un docente ad un Centro già costituito non comporta l’adesione del relativo Dipartimento al Centro.
3. Nel rispetto delle procedure e limiti previsti dalla normativa di Ateneo, possono chiedere di afferire alle al Centro anche i dottorandi, specializzandi, contrattisti o assegnisti di ricerca dell’Università di Pisa. Le domande, motivate e corredate da curriculum vitae, sono inviate al Direttore del Centro, che può ammetterle con un provvedimento di urgenza. La collaborazione viene successivamente approvata da parte del Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Qualora un Dipartimento intenda recedere dal Centro deve darne comunicazione agli organi del Centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il Consiglio del Centro e la relativa delibera è trasmessa all’amministrazione per la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro ed il Dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso, in carico al Dipartimento stesso. Il recesso da parte di un Dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del Centro ovvero dalla adesione del Dipartimento al Centro stesso.

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Centro Interdipartimentale
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