Direttore del Centro
1. Il Direttore rappresenta il Centro, esercita funzioni di iniziativa e di promozione della conoscenza nell'ambito delle finalità del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici.
2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio secondo la normativa vigente di Ateneo in materia. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. La funzione del Direttore del Centro non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Un’ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il seggio è composto da tre membri afferenti al CISBEC, designati dal decano dei Professori Ordinari del Consiglio. Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.
Alla chiusura delle votazioni il Presidente del seggio redige il verbale, indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato.
4. Il Direttore dovrà essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e amaggioranza assoluta dei votanti nella seconda. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo turno di votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
5. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno presenti nel Consiglio. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.
6. Nel caso il Direttore si dimetta, ovvero eletto declini la designazione, ovvero cessi di far parte del Consiglio di uno dei Dipartimenti afferenti, ovvero si preveda un suo impedimento o assenza per un periodo superiore a 6 mesi, viene eletto un nuovo Direttore.
7. In caso di dimissioni del Direttore, queste devono essere presentate ai componenti del Consiglio del Centro e contestualmente comunicate al Rettore per i successivi adempimenti.
Funzioni del Direttore
1. Il Direttore:
a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei relativi verbali;
b. predispone il programma annuale delle attività, con previsione dei relativi costi e ricavi, che sottopone al Consiglio per l’approvazione e provvede alla successiva trasmissione ai Dipartimenti aderenti;
c. adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva;
d. propone al Consiglio del Centro il coinvolgimento di studiosi di rilevante statura scientifica per eventuali collaborazioni, da approvarsi con voto a maggioranza assoluta dei componenti. Gli studiosi chiamati a collaborare possono partecipare al Consiglio come esperti, senza diritto di voto;
e. assicura l'osservanza nell'ambito del Centro delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti;
f. cura responsabilmente, come sub-consegnatario, secondo criteri di funzionalità e di economicità, la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi eventualmente messi a disposizione del Centro dai Dipartimenti afferenti;
g. cura responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo eventualmente destinato al Centro dai Dipartimenti afferenti e ne assicura la corretta gestione e organizzazione secondo quanto disposto dall’art 17 comma 2 dello Statuto;
h. dispone, nei limiti della delega attribuita, gli atti amministrativi-contabili di pertinenza del Centro;
i. assicura un efficace utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili ai fini dello svolgimento delle attività presso il Centro;
j. è responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, dei fondi di ricerca del Centro su cui vengono pagate le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro;
k. è responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di amministrazione e contabilità, dei fondi di ricerca del Centro su cui vengono pagate strumentazioni, materiali di consumo e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro.
2. Spetta inoltre al Direttore:
a. proporre annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
b. predisporre la relazione annuale sull’attività del CISBEC che sottopone al Consiglio per l’approvazione e per il successivo inoltro ai Dipartimenti afferenti e all’amministrazione universitaria;
c. promuovere le azioni opportune per l'attrazione di fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la proposta di convenzioni e di contratti di collaborazione con Dipartimenti, Centri e Servizi dell’Ateneo o di altre Università italiane o straniere, o con istituzioni e associazioni o altri Enti, pubblici o privati, partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
d. collaborare per quanto di sua competenza con il Dipartimento, indicato come sede per la gestione amministrativo contabile, al fine di predisporre i prospetti economici e finanziari necessari alla definizione del bilancio unico di Ateneo.
3. Il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni compatibili che gli sono demandate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore sottoscrive, per quanto di competenza, tutti gli atti di natura amministrativa, finanziaria e contabile di pertinenza del Centro.
5. Per la predisposizione delle richieste degli spazi, dei finanziamenti e di personale tecnico amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento dell’attività di ricerca, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa di Ateneo.
Consiglio del Centro
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro.
2. Il Consiglio è composto dai Docenti afferenti al Centro e da un rappresentante, eletto al suo interno, del personale tecnico amministrativo eventualmente messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti aderenti, e da un massimo di due rappresentanti dei dottorandi, borsisti, contrattisti, assegnisti di ricerca e specializzandi che svolgono attività presso il Centro. Per l’elezione di tali rappresentanti, l’elettorato attivo e passivo è esteso a tutti i dottorandi, borsisti, contrattisti, assegnisti di ricerca e specializzandi che afferiscono al Centro, riuniti in un unico collegio elettorale.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, o un suo sostituto, che cura la gestione amministrativa contabile del Centro con funzione verbalizzante.
4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e le norme del Regolamento generale di Ateneo che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Direttore almeno 2 volte all’anno e in via straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione contenente l’ordine del giorno (O.d.G.) stilato dal Direttore viene comunicata ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della data della riunione.
6. Il Consiglio è regolarmente costituito quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, non computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza, anche in assenza di rappresentanti di una o più categorie soggette ad elezione (di cui al punto 2). Nell’ipotesi di assenza ingiustificata da parte di un docente afferente al Centro ad almeno la metà delle riunioni del relativo Consiglio, a partire dal momento in cui avviene l’afferenza e calcolata ogni due anni, lo stesso Consiglio, sentito l’interessato, delibera la decadenza dell’afferente e ne dà comunicazione all’amministrazione.
Articolo 8. Funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a. definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito all'impiego dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
b. propone la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
c. approva le proposte formulate dal Direttore;
d. delibera sulla propria quota parte al fine dell’approvazione dei prospetti economici e finanziari da parte del Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo ai sensi della normativa vigente in materia;
e. approva il Regolamento del Centro;
f. programma l’attività scientifica, l'attività di disseminazione e quella divulgativa, coordina gli sforzi atti all'attrazione dei fondi, discute e approva la relazione annuale predisposta dal Direttore su tale attività.
2. Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti di Ateneo.